L’Agenzia delle Entrate, attraverso l’istanza d’interpello n. 433/2021, fa chiarezza sulle detrazioni fiscali che riguardano gli interventi per il miglioramento della classe energetica degli immobili (Ecobonus) e il Sismabonus acquisti.

Il caso in esame riguarda una società del settore costruzioni/ristrutturazioni che nel dicembre 2017 ha acquistato un immobile, di cui il proprietario aveva ottenuto il titolo edilizio per poter demolire e ricostruire un edificio unifamiliare e trasformarlo in quattro bifamiliari.

La società, subentrata nel titolo edilizio, precisa che al momento della stipula del contratto di acquisto dell’immobile erano stati eseguiti i soli lavori di demolizione e che i successivi lavori risponderanno agli interventi di ristrutturazione edilizia, con miglioramento della classe energetica e di rischio sismico dell’edificio.

La società chiede alle Entrate:

  • Se è possibile accedere alle detrazioni sugli interventi di riqualificazione energetica dell’immobile, per effetto del subentro nel permesso di costruire;
  • Se, considerando che il Comune si trova in zona sismica 3, i nuovi acquirenti possano beneficiare del Sismabonus acquisti;
  • Se i nuovi acquirenti possano usufruire delle detrazioni previste dal comma 3 dell’art. 16-bis del Tuir.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando la risoluzione n. 34/E del 2020, chiarisce che le detrazioni riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica possono essere riconosciute anche su un immobile posseduto da una società, non utilizzato direttamente, ma destinato alla vendita.

Rispondendo al secondo quesito, il Fisco precisa che il Sismabonus acquisti si applica sull’acquisto di immobili su cui sono stati eseguiti interventi di miglioramento della classe di rischio sismico e di cui l’impresa che esegue i lavori si impegna alla successiva alienazione entro 18 mesi dal termine degli interventi. Affinché gli acquirenti delle nuove unità immobiliari possano usufruire dell’agevolazione, è necessario che le procedure di autorizzazione siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e che l’atto di acquisto sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione.

Nel caso in questione, la richiesta del permesso di costruire era stata presentata nel 2016 e rilasciata dal Comune nel 2017. Di conseguenza, gli acquirenti delle nuove unità immobiliari non possono beneficiare del Sismabonus acquisti.

Sul terzo quesito, le Entrate sostengono che l’acquirente di un immobile ristrutturato può usufruire della detrazione IRPEF prevista dal comma 3, art. 16-bis del Tuir anche nel caso in cui la società cedente che ha eseguito i lavori di ristrutturazione sull’edificio abbia beneficiato della detrazione IRES per gli interventi di miglioramento energetico e di rischio sismico di cui agli art. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013.