Per poter realizzare un barbecue in muratura, a volte serve il permesso di costruire. Ad affermarlo è la recente sentenza n. 701/2019 del Tar Calabria, che chiarisce quale sia il titolo abilitativo necessario per poter realizzare un barbecue, se di notevoli dimensioni e in muratura.
La pronuncia giunge dopo la richiesta di annullamento al Tar, da parte di un cittadino, dell’ordine di demolizione per la realizzazione di un manufatto edificato sul muro di confine, con struttura portante in muratura in blocchetti di cemento e mattoni pieni, con sovrastante copertura di tegole, adibito a barbecue e forno, delle dimensioni esterne di 4,50 metri x 1,60 metri, e altezza gronda di 1,98 metri e al colmo di 2,50 metri, oltre che di un pergolato con struttura portante in legno, di dimensioni pari a 4,50 metri x 4,00 metri, e altezza di 2,60 metri.
Il Comune afferma che i lavori risulterebbero in contrasto con la normativa urbanistico edilizia vigente, in quanto l’opera è stata realizzata in assenza del permesso di costruire. Secondo il proprietario, invece, il Comune non avrebbe correttamente considerato la natura pertinenziale del manufatto, la cui realizzazione può essere eseguita anche senza alcun titolo abilitativo.
Il Tar, ricordando che sul tema l’orientamento giurisprudenziale in argomento è pressoché costante e consolidato, afferma come “l’opera in esame (zona barbecue), realizzata lungo un muro di confine, non ha alcun vincolo pertinenziale con l’edificio principale poiché diretta a soddisfare un’esigenza che è diversa da quella riconducibile all’abitazione ed è da considerarsi nuovo volume non precario in quanto non destinato a soddisfare una esigenza contingente anche se relativa ad alcuni periodi dell’anno ed al di là della facile e rapida rimovibilità (si v. T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 20 novembre 2018, n. 872)”.
Viene dunque ribadito che la zona barbecue, nello specifico, è un manufatto in muratura di dimensioni rilevanti con struttura portante in muratura, e che determina dunque una rilevante alterazione della sagoma e del prospetto dell’edificio principale. Ne deriva che, sulla base di ciò, bisogna escluderne la configurazione in termini pertinenza.
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