Con la risoluzione n. 46/2019 da parte dell’Agenzia delle Entrate, il fisco comunica che la tardiva o mancata trasmissione all’ENEA delle informazioni sui lavori di ristrutturazione, comportanti risparmio energetico, non fa comunque venire meno il beneficio della detrazione fiscale.
L’Agenzia – condividendo un parere precedentemente espresso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – chiarisce come la trasmissione all’ENEA delle informazioni sugli interventi edilizi comportanti risparmio energetico è obbligatoria per il contribuente, ma se non effettuata non determina la perdita del diritto alla detrazione fiscale.
Rammentiamo come la legge di Bilancio 2018 avesse introdotto, con decorrenza 1 gennaio 2018, l’obbligo di trasmissione all’ENEA di alcuni dati sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con detrazione che fino al 30 dicembre 2019 sarà al 50%.
La risoluzione, in particolare, chiarisce che “per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.
Dunque, nell’ipotesi di una specifica previsione di legge, l’Agenzia ritiene che conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico, che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.
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