Per la realizzazione di una piccola tettoia non è necessario richiedere e ottenere l’autorizzazione paesaggistica. Così la pensa il TAR del Lazio, che con sentenza n. 218/2019 ha posto fine ad una controversia che riguardava la realizzazione di una tettoia di circa 10 metri quadrati al servizio di un supermercato, utilizzata per il deposito dei carrelli e per l’alloggiamento delle ventole di raffreddamento di alcuni impianti.

Dinanzi a tali strutture, il Comune aveva respinto la SCIA presentata in sanatoria affermando che i lavori da realizzarsi dovevano essere autorizzati attraverso il permesso di costruire e non SCIA, perché non è possibile qualificarli come volume tecnico. Inoltre, i comproprietari dell’immobile avevano fatto pervenire il loro dissenso e, in aggiunta, sull’area interessata dagli interventi valeva un vincolo paesaggistico.

Il TAR del Lazio è però stato di opinione avversa. Accogliendo il ricorso presentato dal supermercato, ha rammentato come il dpr 31/2017, nel suo punto 17 dell’Allegato A, affermi come siano escluse dal preventivo parere paesaggistico le strutture a servizio di attività commerciali, le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”. Ancora, nel punto 5 dell’Allegato A si legge che sono escluse anche le “installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici”.

Dunque, traendo le necessarie considerazioni, non bisogna richiedere l’autorizzazione paesaggistica per una piccola tettoia che – in questo caso – abbia funzioni di servizio al supermercato, per ricovero carrelli e impianti. Tali interventi sono infatti riconducibili alla categoria delle opere di manutenzione straordinaria che non modificano  né la volumetria complessiva dell’edificio né comportano modifiche della destinazione d’uso.