Il d.l. 32/2019 (il c.d. Sblocca cantieri) ha modificato diversi articoli del Codice appalti, tra cui quello che disciplina i subappalti. Ma in che modo?
Importo subappaltabile. Il comma 2 dell’art. 105 del Codice appalti definisce il subappalto come “il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare”.
Subito dopo tale definizione, troviamo la novità apportata dallo Sblocca cantieri, che alza dal 30% al 50%, nei bandi di gara, la soglia massima degli importi complessivi da subappaltare. La percentuale si calcola sul valore complessivo del contratto di lavoro, servizio o fornitura.
Requisiti dei subappaltatori. Lo Sblocca cantieri depenna due lettere del comma 4 dell’articolo succitato, relativi ai requisiti dei subappaltatori, ovvero i riferimenti al subappalto ad altri operatori, a patto che “l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto” e “il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80”.
Il depennamento di tali riferimenti fa si che l’impresa vincitrice dell’appalto possa ora affidare in subappalto dei lavori alle altre imprese che in precedenza erano sue concorrenti durante la gara, e che vengano applicati gli stessi motivi di esclusione da una gara sia per gli appaltatori, sia per i subappaltatori.
Terna di subappaltatori. Il decreto Sblocca cantieri elimina l’obbligo precedente, di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta, indipendentemente dall’importo a base di gara.
Pagamenti. Altra novità è la modifica del comma 13 dell’art. 105, che permette ora alla stazione appaltante di corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite, anche quando il subappaltatore non è una microimpresa o piccola impresa.
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