Con la sentenza n. 3613 del 31 maggio 2021, il Tar Campania chiarisce che un manufatto costituito da una tettoia con telo in plastica ritraibile circoscritto per tre lati da teli in plastica trasparente, poggiante su 5 pilastrini di sostegno verticale bullonati al suolo e 3 orizzontali, si può classificare come una pergotenda e, pertanto, non richiede il permesso di costruire.

Questa tipologia di manufatto, infatti, non possiede quelle caratteristiche di rilevanza e di consistenza che lo configurino come una costruzione che apporti significative trasformazioni di tipo urbanistico ed edilizio al territorio, di conseguenza non è necessario il rilascio di un titolo edilizio.

Il caso riguarda una veranda in alluminio per tre lati circoscritta da teli in plastica e coperta da una tettoia con telo in plastica ritraibile, a cui il Comune applicava una ingiunzione di demolizione, ritenendola un’opera abusiva.

La proprietaria della veranda faceva ricorso al Tar, sostenendo che non occorreva alcun titolo edilizio, poiché si trattava di una semplice pergotenda, e che la sanzione di demolizione era stata applicata in maniera illegittima. A questo punto, il Comune si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Ma il Tar Campania risponde richiamando la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2019, n. 4472), secondo la quale “per configurare una c.d. “pergotenda”, in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio (Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2018, n.5737)”.

Il ricorso, dunque, è accolto, con l’annullamento dell’atto gravato e con la refusione delle spese di lite da parte del Comune in favore della ricorrente.