Il Tar Lazio, con la sentenza n. 6533/2021, chiarisce che quando viene data in concessione un’area pubblica è comunque necessario richiedere un titolo edilizio per potervi costruire delle opere permanenti.
Il caso in questione riguarda il concessionario di un’area comunale che, possedendo una licenza itinerante per vendere prodotti ortofrutticoli al banco mobile, decideva di realizzare sul suolo pubblico in concessione delle opere permanenti senza richiedere alcun permesso di costruire.
Dal momento che il Comune ordinava la demolizione di queste opere abusive, il concessionario faceva ricorso al Tar, ritenendo illegittima la disposizione da parte dell’amministrazione.
I giudici del Tar Lazio chiariscono che la realizzazione di manufatti non precari sul suolo pubblico necessita di un titolo edilizio, che va tenuto distinto dal titolo che consente l’occupazione della stessa area pubblica. Dunque, la concessione di occupazione del suolo pubblico non equivale al permesso di costruire.
I giudici fanno una precisa distinzione: mentre la concessione viene rilasciata per l’utilizzo esclusivo di un’area pubblica, sottraendola all’utilizzo della collettività e destinandola ad un uso singolo e commerciale, il titolo edilizio prevede delle norme di costruzione e si deve attenere alla coerenza urbanistica.
Nel caso in questione, le opere abusive realizzate dal concessionario costituiscono delle opere permanenti che vanno a modificare il territorio in maniera irreversibile senza il necessario titolo edilizio.
Il ricorso, quindi, non è accolto.
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