La sentenza n. 41586 del 16 novembre 2021 della Corte di Cassazione penale ha contribuito a fare chiarezza su un tema di rilievo, quale quello della legittimità o meno dell’ordine di demolizione disposto nei confronti di altri soggetti oltre al proprietario dell’immobile.
I giudici della Suprema Corte si sono così pronunciati su un ricorso proposto contro la sentenza in Appello, con cui i giudici di merito avevano ribadito la sentenza di primo grado di condanna per un reato edilizio contestato al tecnico, direttore dei lavori su un immobile su cui era stato realizzato un abuso, sul presupposto che tale ruolo non gli permetteva di ritenere che una semplice comunicazione di inizio lavori potesse consentire la realizzazione dell’opera, disponendo altresì l’ordine di demolizione del manufatto abusivo.
Con la propria pronuncia, la Cassazione accoglie invece la tesi difensiva secondo cui per errore non era stata disposta la revoca dell’ordine di demolizione nei propri confronti, affermando il principio secondo cui l’ordine di demolizione può essere disposto solo nei confronti del proprietario o di colui che ha materialmente disposto le opere, e che pertanto può provvedere all’adempimento. Non si può invece estendere nei confronti di quei soggetti che sono stati ad altro titolo coinvolti, come ad esempio il direttore dei lavori o gli esecutori materiali. Per costoro, infatti, la possibilità di adempiere non può che essere necessariamente subordinata alla volontà del proprietario.
Per i giudici della Corte, in altri termini, il direttore dei lavori e gli altri soggetti eventualmente coinvolti avrebbero concorso alla realizzazione dell’abuso sulla base di un rapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sull’immobile (come ad esempio una relazione di prestazione d’opera o di lavoro dipendente). Il rapporto è tuttavia da intendersi come di natura personale e del tutto autonomo a quello che invece lega il proprietario o il committente all’area su cui viene realizzato l’abuso.
Sullo stesso tema:
Abuso edilizio, quando si può sospendere l’ordine di demolizione?
Abuso edilizio, se il reato è prescritto non c’è bisogno di demolire
Scrivi un commento