L’abuso edilizio può essere sanzionato con una multa invece che con la demolizione?

A soffermarsi sul tema, e sulla quantificazione della possibile multa, è stata la sentenza n. 7857/2021 da parte del Consiglio di Stato, che si è pronunciata sul ricorso proposto dal responsabile di un abuso edilizio che, ai giudici, ha contesto la quantificazione della sanzione calcolata dal Comune.

La multa è un’alternativa alla demolizione?

In primo luogo, i giudici del Consiglio hanno sottolineato come il Comune debba sempre ordinare, in prima battuta, la demolizione dell’abuso edilizio. Solamente in un secondo momento può invece essere disposta la multa, come sanzione alternativa alla demolizione. Spetta al responsabile dell’abuso provare, infatti, che la demolizione comporterebbe un pericolo per la stabilità di quella parte di fabbricato che è stata realizzata abusivamente.

Come calcolare la multa alternativa alla demolizione?

Di qui, il secondo punto interrogativo. Come si calcola la multa alternativa alla demolizione?

Nella fattispecie oggetto di esame, i giudici hanno ricostruito che l’immobile si era caratterizzato per altezze maggiori di quelle assentite. Considerato che era impossibile ripristinare le parti realizzate senza rischi per il fabbricato, il Comune aveva all’epoca stabilito il pagamento di una multa pari a più di 160 mila euro.

Il responsabile ritiene però che il Comune abbia quantificato eccessivamente l’abuso. È realmente così?

I giudici rilevano come, sulla base del Testo Unico dell’Edilizia, la quantificazione della sanzione debba essere calcolata nel doppio valore di mercato dell’immobile e nel caso in cui non sia possibile stabilire il valore di mercato, sono stabilite delle sanzioni fisse in relazione all’aumento di cubatura in eccedenza rispetto al progetto.

Nel caso in esame, per determinare l’importo della sanzione è stato utilizzato il Dpr 26 settembre 1991 sul costo base di produzione al metro quadro degli immobili realizzati nel 1990. Sulla base di ciò, i giudici hanno confermato la sanzione calcolata dal Comune e, dunque, respinto il ricorso del responsabile dell’abuso.