Con la sentenza n. 9915/2021, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della prescrizione del reato di abuso edilizio e della correlata revoca dell’ordine di demolizione, sancendo che solamente se interviene una sentenza di condanna si può dare effettiva esecuzione all’ordine di demolizione.

L’estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva

Ricalcando un orientamento già noto, gli Ermellini hanno dunque sottolineato che l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non opera nel caso in cui si prescrive il reato di costruzione edilizia abusiva, e che tale viene dichiarata dal giudice d’appello con conseguente revoca degli ordini di cui sopra, che erano stati impartiti – nella fattispecie – con sentenza di primo grado.

Per i giudici della Suprema Corte, dunque, l’ordine di demolizione può essere impartito solamente se interviene una sentenza di condanna per il reato ex art. 44 Testo Unico dell’Edilizia.

Nel caso all’attenzione degli Ermellini, invece, la sentenza della Corte d’Appello aveva formalmente omesso di disporre la revoca dell’ordine di demolizione quale conseguenza dell’intervenuta prescrizione di reato che, pertanto, ne costituisce il presupposto.

La prescrizione del reato di abuso edilizio

Con l’occasione, rileviamo come l’abuso edilizio costituisca contravvenzione che si prescrive in 4 anni dal compimento dell’illecito se, da questo momento, non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione, o in 5 anni dal compimento dell’illecito se c’è stato un atto interruttivo come, ad esempio, un decreto di citazione in giudizio.

Il termine di decorrenza della prescrizione è quello dell’accertamento o dell’avvenuto sequestro, ma se questi interventi dovessero mancare, si tratterebbe comunque di reato permanente, con la prescrizione che sopravviene solo decorsi 5 anni dalla sentenza di primo grado.