La recente sentenza n. 109/2021 da parte del Tar Molise ha contribuito a chiarire quali siano le valutazioni che occorre effettuare per capire se un gazebo debba o meno rispettare le distanze tra gli edifici.
Per comprendere quali siano state le considerazioni effettuate dai giudici amministrativi, compiamo un piccolo passo indietro e ricostruiamo brevemente il caso.
Gazebo e distanze tra gli edifici
Il caso trae origine da un privato, che domandava un permesso di costruire per la realizzazione di un gazebo al servizio di un’attività commerciale su area pubblica affidatagli dal Comune. L’ente locale rilasciava regolarmente il permesso sul manufatto, costituito da una struttura metallica in grado di ricoprire una struttura complessiva di 18 metri quadri, con altezza di 2,45 metri.
Tuttavia, una vicina domandava l’annullamento del permesso di costruire, poiché riteneva il manufatto troppo vicino alla propria abitazione e al proprio garage. Di qui, il ricorso al Tar.
Che natura ha il gazebo?
Nell’affrontare il caso il Tar richiama alla mente come la giurisprudenza in merito al gazebo operi una differenza a seconda che il manufatto sia ad uso temporaneamente limitato (per cui viene esclusa l’idoneità del manufatto ad alterare lo stato dei luoghi) o ad uso permanente (per cui si tratterebbe di intervento di nuova costruzione e necessitante del permesso di costruire).
Ciò premesso, i giudici amministrativi sostengono che “i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti devono essere considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, non rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie; ciò in quanto il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è utilizzato per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo reiterato nel tempo, in quanto opere realizzate per attività stagionali”.
Ancora, per i giudici amministrativi “deve pertanto rilevarsi come, ai fini dell’esonero dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, l’opera precaria deve essere destinata ad un uso temporalmente limitato del bene, mentre la stagionalità dell’uso non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo”.
Uso, dimensioni e distanze tra gli edifici
Ciò premesso, i giudici del Tar chiariscono come nel caso in esame il gazebo avrebbe dimensioni importanti, tali da non poterlo qualificare come mero accessorio al manufatto principale, e da non qualificarlo come precario.
A tal fine l’opera deve essere qualificata e valutata rispetto l’intero quadro normativo di riferimento, compresa anche l’osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici. Di qui, l’accoglimento del ricorso.
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