L’Agenzia delle Entrate ha recentemente risposto a un quesito posto da un contribuente, che domandava cosa accadesse in caso di vendita infraquinquennale di un’immobile su cui siano stati effettuati interventi edilizi che hanno permesso di accedere alla detrazione fiscale del 110% di cui al Superbonus, mediante sconto in fattura.
Il calcolo della plusvalenza
Con la risposta di pochi giorni fa (qui puoi scaricare il pdf dal sito dell’Agenzia delle Entrate), il Fisco ha richiamato alla mente l’art. 67 TUIR, secondo cui si considerano redditi diversi le plusvalenze che sono realizzate con la cessione a titolo oneroso dei beni immobili che sono acquistati o costruiti da non più di cinque anni, eccezion fatta per quelli che sono acquisiti per successione e per le unità immobliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
La plusvalenza è calcolata come differenziale tra i corrispettivi che sono percepiti nel periodo di imposta, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione dello stesso bene ceduto, incrementato di ogni costo inerente allo stesso bene.
Spese incrementative e sconto in fattura
Sintetizzando le riflessioni a cui è giunto il Fisco, le spese trainanti per le parti comuni, e trainate per le parti private, possono ben rientrare tra le spese incrementative, come peraltro confermato da recenti orientamenti della Cassazione, considerato che si tratta di spese che non attengono la normale gestione del bene, e che hanno determinato un aumento di valore.
Ne deriva che tali spese devono essere considerate ai fini del calcolo della plusvalenza, e che è irrilevante che le stesse diano o meno diritto al Superbonus, o che si sia optato per lo sconto in fattura, trattandosi – quest’ultima – solo di una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione.
Scrivi un commento