Stando a quanto sancisce il TAR Piemonte con sentenza n. 213 del 1 marzo 2021, la ristrutturazione edilizia (intesa come intervento di demolizione e di ricostruzione), non determina il pagamento di oneri se si rispetta la stessa volumetria dell’edificio precedente. Di contro, spettano oneri nell’ipotesi in cui la volumetria sia in eccesso rispetto al precedente progetto.

Ristrutturazione e rispetto della volumetria

Iniziamo con il rammentare che, stando alle norme vigenti, la demolizione e la ricostruzione di un edificio deve avvenire con il rispetto della volumetria e della superficie di quello demolito. Se infatti così non fosse, l’intervento sull’immobile determinerebbe una variazione dell’assetto urbanistico del territorio, con presentazione del permesso di costruire e non, solamente, della SCIA.

Gli oneri in caso di eccesso di volumetria

Per quanto poi attiene gli oneri di urbanizzazione che il proprietario deve corrispondere in caso di costruzione, il TAR Piemonte richiama alla mente la sentenza del Consiglio di Stato n. 4950/2015, secondo cui “gli oneri di urbanizzazione sono dovuti se ed in quanto l’intervento edilizio comporti un incremento della domanda di servizi nella zona coinvolta dalla costruzione. Le opere di urbanizzazione, distinte in primarie e secondarie, si caratterizzano per essere necessarie, rispettivamente, all’utilizzo degli edifici e alla vita di relazione degli abitanti di un territorio”.

Viene poi richiamata anche la più precedente sentenza n. 2611/2004 ad opera dello stesso Consiglio di Stato, che afferma che “gli oneri di urbanizzazione” si caratterizzano per avere natura compensativa rispetto alle spese di cui l’amministrazione si fa carico per rendere accessibile e pienamente utilizzabile un nuovo o rinnovato edificio. […] In caso di ristrutturazione edilizia, il pagamento degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo nel caso in cui l’intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico”.

Ne deriva che, traendo le dovute conclusioni, gli oneri sono dovuti solamente se l’intervento di demolizione e di ricostruzione determina un incremento di volumetria rispetto all’edificio precedente, demolito. In questo caso, saranno corrisposti solo sul calcolo effettuato sulla parte eccedente, e non sull’intera volumetria.