Per avviare un cantiere per l’accesso al bonus facciate è indispensabile la verifica della conformità urbanistica – edilizia?
Per rispondere puntualmente a tale domanda non si può che ricordare come gli interventi che sono finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna di un edificio esistente, se non interessanti le parti strutturali, sono configurabili come interventi di manutenzione ordinaria ex art. 3 DPR n. 380/2001.
Così premettendo, l’avvio di un cantiere finalizzato all’accesso al bonus facciate non necessita di titoli edilizi o di comunicazione di inizio lavori asseverata. Dunque, non è necessaria l’attestazione di conformità urbanistica – edilizia che, invece, sarebbe necessaria per quegli interventi che necessitano di CILA, SCIA o permesso di costruire.
Attenzione, però. L’art. 49 Testo Unico Edilizia prevede infatti che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso non siano in grado di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti, così come di contributi o altre provvidenze di Stato e enti pubblici. Di qui, un necessario chiarimento: un intervento per cui non è necessario un titolo edilizio può pur sempre essere considerato abusivo.
È anche per questo motivo che la verifica di conformità urbanistica – edilizia è indispensabile nell’ipotesi in cui si desideri usufruire di una qualsiasi detrazione fiscale. Nel caso in cui l’immobile presentasse degli abusi, l’intervento sulle facciate finirebbe infatti con l’integrare una nuova irregolarità fino a quando non verrà rimosso.
Pertanto, prima di intervenire sull’immobile, è sempre consigliabile accertarsi la regolarità documentale dello stesso e la sua regolarità sotto il profilo urbanistico ed edilizio.
Scrivi un commento