Il Decreto Semplificazioni bis ha introdotto una buona novità per tutti coloro che stanno trasferendo la propria residenza in un immobile acquistato e sottoposto ai lavori di riqualificazione energetica trainanti, di cui al Superbonus 110%.

In particolare, l’intervento del legislatore ha consentito di mantenere le agevolazioni per la prima casa anche in caso di trasferimento della residenza dopo i termini ordinari (18 mesi), a patto che non si superi il nuovo termine dei 30 mesi con decorrenza dal giorno della stipula dell’atto di compravendita.

L’innovazione legislativa è contenuta nell’art. 33 bis del Decreto Semplificazioni bis, che alla lettera c) prevede l’introduzione di un nuovo comma 10-bis all’art. 119 del D.L. 34/2020, stabilendo che nell’ipotesi di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, il termine per stabilire la residenza sia di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

Rileviamo altresì come lo stesso Decreto Semplificazioni bis abbia previsto simili novità per quanto concerne il Sismabonus.

Viene infatti previsto più tempo per la rivendita degli immobili da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione di immobili ricostruiti ammessi a tale beneficio fiscale, potendo inoltre applicare il Sismabbonus anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche, ricostruite dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi dal termine dei lavori (ex 18 mesi) provvedano alla successiva rivendita.