I giudici del TAR Campania sono intervenuti sul tema dell’installazione di un’opera di contenimento in condizioni di assenza di un titolo edilizio. Nella fattispecie, i giudici amministrativi si sono trovati ad esprimere un parere sulla possibilità di realizzare una palificata di contenimento in un costone roccioso, senza alcuna autorizzazione, valutato che l’obiettivo dell’installazione è quella di adempiere a un motivo di sicurezza sottostante.

Ebbene, con sentenza n. 4236/2021 i giudici intervengono sul ricorso proposto dal proprietario di un terreno, sulla cui superficie è stata elevata una palificata di contenimento di un costone che sovrasta la proprietà. Per il Comune, però, questa installazione è abusiva e deve essere demolita. Dal canto suo il proprietario ricorda che si tratta di un’opera priva di rilevanza edilizia e di visibilità, e che come tale non dovrebbe essere sottoposta a permesso di costruire e autorizzazioni paesaggistiche. Bensì, l’intervento si è reso necessario per meri motivi di sicurezza, ovvero per la possibilità che uno smottamento del terrapieno possa determinare danni alla proprietà. In ogni caso – prosegue il proprietario – si tratterebbe di una situazione temporanea, considerato che i lavori di messa in sicurezza devono essere realizzati dall’amministrazione comunale.

I giudici, dopo aver attentamente analizzato la situazione, verificano come la struttura realizzata non sia precaria, considerato che i pali sono di cemento prefabbricato. Dunque, si legge nelle motivazioni della sentenza, “tenuto conto della natura vincolata dell’area e dell’assenza di documentazione attestante la presentazione agli atti del Comune di un progetto per il contenimento del rischio di cedimento rappresentato in atti” non si può parlare di una natura pertinenziale dell’opera, bensì di nuova costruzione, che deve dunque rispettare quanto previsto ex DRP 380/2001 in quanto in grado di costituire “nuovi organismi edilizi, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico ed ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio di riferimento, che ricade in zona assoggettata a vincolo paesaggistico”.

E per quanto concerne il pericolo di smottamenti dal costone? Per i giudici, non ci sono alibi: l’attesa affinché il Comune possa porre rimedio alla situazione, effettuando così i lavori di consolidamento, “non avrebbe potuto consentire alcuna iniziativa autonoma d’urgenza, come quella attuata mediante la unilaterale realizzazione della palificata oggetto della sanzione impugnata”.

Il ricorso viene dunque respinto e viene confermata l’ordinanza di demolizione.