Con sentenza penale n. 21915/2021, la Corte di Cassazione ha fatto il punto sugli obblighi a carico del coordinatore per la sicurezza nell’ipotesi di cantieri edili. Secondo i giudici della Suprema Corte, il coordinatore ha funzioni di vigilanza sull’organizzazione dei lavori edili nel momento in cui siano presenti più imprese esecutrici, ma non è comunque tenuto a verificare altresì le modalità di esecuzione delle singole attività. Pertanto, proseguono gli Ermellini, non è richiesta una presenza continuativa in cantiere.

Il caso trae origine da un decesso di un lavoratore, come conseguenza del crollo di un sottotetto. A causa di questo evento, il proprietario e il committente dei lavori, il direttore dei lavori e il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori vengono imputati, con quest’ultimo che viene altresì condannato a 8 mesi di reclusione, sospesi con la condizionale.

Il coordinatore presentava dunque ricorso in Cassazione, affermando che la motivazione della sentenza impugnata non aveva fatto riferimento al rischio interferenziale nonostante la specifica censure sul punto articolata dalla difesa e il richiamo costante a tale elemento presente nella giurisprudenza della Corte di legittimità. In particolare, gli Ermellini richiamano alla mente la sentenza n. 27165/2016 in cui la Suprema corte afferma che “il coordinatore per l’esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale” definibile come il “rischio derivante dalla convergenza di articolazioni di aziende diverse verso il compimento di un’opera unitaria”, che ricorre nell’ipotesi in cui si riscontri la “presenza di lavoratori appartenenti a più aziende, autonome tra loro, ma che operano nell’ambito di un medesimo rapporto contrattuale”.

Per gli Ermellini si tratta pertanto di un rischio ulteriore e diverso da quello proprio e specifico, quale quello connesso alla singola lavorazione di ogni impresa. Esula dall’operato del coordinatore – sanciscono infine gli Ermellini – proprio il rischio specifico, che invece attiene strettamente la singola lavorazione ed è responsabilità del committente, del datore di lavoro e del preposto. Il ricorso viene dunque accolto.