La recente sentenza del Tar Lazio n. 8308/2021 è intervenuta sul tema della corretta ricostruzione della data di realizzazione del manufatto, utile per rilevare quale sarebbe stato il titolo edilizio necessario per rendere pienamente legittima la sua costruzione.

La causa ha come protagonista il proprietario di un immobile, acquistato quasi 30 anni fa. Il precedente proprietario aveva inoltrato al Comune un’istanza di condono per un portico al piano terra, seguita da un’integrazione per alcune pertinenze. Il Comune ha tuttavia negato il condono sulla richiesta in integrazione. Secondo l’amministrazione, infatti, l’integrazione era carente della descrizione dei fabbricati accessori all’abitazione, facendo così dedurre che questi fossero stati realizzati dopo la richiesta di condono edilizio.

Il manufatto è stato così ripristinato al netto delle integrazioni richieste, e il proprietario ha così presentato una domanda finalizzata a ottenere il permesso di costruire in sanatoria. Il Comune ha dunque respinto la domanda solo per gli accessori all’abitazione principale, poiché realizzati dopo la prima richiesta di condono.

Ebbene, il nuovo proprietario dell’immobile sostiene tuttavia che gli accessori fossero elencati già nel contratto di acquisto e che fossero altresì presenti già 30 anni fa, come rilevato da alcune fotografie dell’area e dal rilievo aerofogrammetrico, oltre che in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tuttavia, il Comune afferma di non aver trovato nulla in merito a queste segnalazioni.

Nelle loro valutazioni, i giudici del TAR sottolineano come spetta al privato l’onere della provain ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l’opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall’art. 31, primo comma, della l. n. 1150 del 1942, ossia prima della novella introdotta dall’art. 10 della c.d. ‘legge ponte’ n. 765 del 1967“.

La giurisprudenza odierna ha la stessa opinione prevalente. Dunque, “la prova circa il tempo dell’ultimazione delle opere edilizie grava in via esclusiva sul privato, atteso che soltanto questi può fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di quanto è stato costruito“.

Nella fattispecie oggetto di analisi il proprietario non è riuscito a procedere in tal senso. Non rilevano peraltro né il rilievo aerofotogrammetrico né le fotografie dell’area interessata, poiché dalle stesse non si quanto non si riesce a percepire in modo preciso l’esistenza degli accessori. A nulla rileva altresì la dichiarazione sostituiva, visto che si parla di generici “lavori aggiuntivi sull’immobile”.