Grazie alle modifiche apportate lo scorso 22 settembre all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), le vetrate panoramiche (VEPA) sono state ricondotte tra gli interventi in edilizia libera. Ma che cosa cambia?
Iniziamo subito con il rammentare che, con la citata modifica, è stata inserita la nuova lettera b-bis) nell’art. 6 del TUE, che così prevede:
“gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare i mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
Dunque, le vetrate panoramiche aventi le caratteristiche di cui sopra sono state ricondotte tra gli interventi di edilizia libera ma, come era lecito attendersi, il dibattito che ne è conseguito è piuttosto acceso.
Le caratteristiche delle VEPA in edilizia libera
Premettendo che sul tema si tornerà più volte nei prossimi mesi, iniziamo qui con il rammentare che la norma prevede che possano essere installate delle vetrate panoramiche senza titoli abilitativi se rispettano le seguenti caratteristiche:
amovibili e trasparenti
in grado di assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche
riguardanti balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio.
In altri termini, le VEPA non devono:
dare vita a spazi stabilmente chiusi con incremento di volumi e superfici
comportare il mutamento della destinazione d’uso
impedire la naturale micro-areazione
impattare significativamente l’impatto visivo e l’ingombro apparente.
L’intervento dell’ANCE
A ciò si deve tuttavia aggiungere un interessante intervento compiuto prontamente dall’ANCE, che ricorda come tutti gli interventi realizzati in edilizia libera devono comunque rispettare:
le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
le normative di settore che impattano sulla disciplina dell’attività edilizia come la materia antisismica, la sicurezza, l’antincendio, l’efficienza energetica, i vincoli culturali e paesaggistici
i regolamenti comunali.
Dunque, chi vuole installare delle vetrate panoramiche farebbe comunque bene a verificare l’eventuale presenza di norme locali che potrebbero limitare o vietare tali strutture o gli interventi sui prospetti degli edifici.
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