È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nella serata di ieri 19 Maggio la versione definitiva del Decreto Rilancio che presenta delle modifiche alle detrazioni fiscali portandole al 110% per gli incentivi già esistenti nel settore delle costruzioni: il superbonus 110%.

Queste detrazione fiscali interessano tutte le spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e riguardano:

  • interventi per potenziare l’efficienza energetica degli edifici: ECOBONUS;
  • riduzione del rischio sismico: SISMABONUS;
  • installazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.

ECOBONUS

Il decreto puntualizza quali sono gli interventi che permettono di usufruire del superbonus. Nel dettaglio:

  • “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”. Limite di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • “interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione”. Limite di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • “interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione”. Limite di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.

Il Decreto Rilancio presenta delle modifiche alle detrazioni fiscali: il superbonus 110%. Quali sono gli interventi per accedere al bonus e a chi è rivolto?

Importante è sottolineare che il bonus 110% spetta anche a quegli interventi di efficientamento energetico previsti dall’art.14 del D.L. n.63 del 2013 (ad esempio l’installazione di finestre, schermature solari, caldaie a condensazione di classe A) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi elencati sopra.

Per accedere all’Ecobonus 110%, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013, e in particolare devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici , “il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”.

SISMABONUS

Anche per gli interventi previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art.16 del D.L. .63 del 2013 la detrazione fiscale è elevata al 110%. Inoltre il decreto prevede che nel caso ci sia la cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista è del 90%. Tali misure fiscali non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

A CHI E’ RIVOLTO IL SUPERBONUS?

Le misure fiscali sopra elencate si applicano agli interventi effettuati:

  • da condomìni:
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo il caso di edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale;
  • dagli Istituti autonomi casa popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità degli Istituti;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per gli interventi realizzati su immobili dalla stesse posseduti e assegnati ai propri soci.