In attesa della conversione in legge del Decreto Rilancio, nel quale si dispongono le agevolazioni fiscali nel settore delle costruzioni, facciamo alcuni chiarimenti sul Superbonus.

Che cos’è

Il Superbonus 110 % è un’agevolazione fiscale destinata ai contribuenti che sostengono delle spese tra il 1° luglio 2020 e il 31 Dicembre 2021 per particolari interventi eseguiti sui propri immobili, mirati alla riqualificazione energetica (Ecobonus) e al miglioramento sismico (Sismabonus). Per ottenere il bonus bisogna conseguire un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Come si ottiene

Si può beneficiare della detrazione al 110% nella denuncia dei redditi distribuita in cinque quote annuali di pari importo oppure il contribuente può optare per:

  • lo sconto in fattura che equivale al contributo sotto forma di uno sconto sul corrispettivo dovuto (fino ad un importo pari al totale dovuto), anticipato dal fornitore che potrà recuperarlo con un credito d’imposta cedibile ad altri soggetti;
  • la cessione del credito, ovvero trasformare l’importo dovuto in credito d’imposta che potrà essere successivamente ceduto ad altri soggetti;
  • la cessione del credito d’imposta ridotta al 90% ad un’impresa di assicurazione

A chi è rivolto?

  • ai possessori di prime e/o seconde case in condominio per interventi di riqualificazione energetica e antisismici;
  • ai possessori di singole unità immobiliari (prima casa) per interventi di riqualificazione energetica e antisismici;
  • ai possessori di seconde case unifamiliari solo per interventi antisismici.
  • Il decreto rilancio non prevede l’agevolazione fiscale per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, nemmeno per gli interventi sulle unità immobiliari in condiminio. Ma se è lo stesso condominio a effettuare i lavori, allora l’agevolazione spetta a tutte le unità immobiliari, compresi uffici, negozi, magazzini e locali adibiti ad attività di impresa di lavoro autonomo in base alla loro quota millesimale.

Quali sono gli interventi

Gli interventi incentivabili per la riqualificazione energetica (Ecobonus) sono:

  • Cappotto termico (in condominio e in case singole);
  • Caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, impianti fotovoltaici, impianti di microgenerazione (in condominio);
  • Caldaie a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, impianti fotovoltaici, impianti di microgenerazione (in singole casa);

Questi possono essere eseguiti congiuntamente a tutti gli altri interventi già previsti dall’Ecobonus ordinario.

Gli interventi incentivabili per il miglioramento sismico (Sismabonus) sono:

  • Interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali;
  • Ogni tipo di intervento per passare ad una (o due) classe di richio inferiore;
  • Spese di acquisto di edifci antisismici realizzati tramite demolizione e ricostruzione.

In attesa della conversione in legge del Decreto Rilancio, nel quale si dispongono le agevolazioni fiscali nel settore delle costruzioni, facciamo alcuni chiarimenti sul Supebonus.Bonus Casa

Nel caso in cui i lavori che si vogliono sostenere non rientrano tra quelli incentivabili o non si possiedono i requisiti minimi, si può sempre usuifruire delle “classiche” agevolazioni fiscali:

  • Bonus ristrutturazione 50% per lavori di ristrutturazione per una spesa massima fino a 96mila euro (compresa la manutenzione ordinaria dei condomini);
  • Bonus mobili ed elettrodomestici al 50% per una spesa massima di 10mila euro e solo a seguito di una ristrutturazione;
  • Ecobonus al 65% che può scendere al 50% o 0%;
  • Sismabonus;
  • Bonus verde per giardini, terrazzi e balconi al 36% per una spesa massima di 5 000 euro;
  • Bonus zanzariere e tende da sole e bonus infissi al 50%.