Nella propria rivista telematica Fisco Oggi, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a formulare un chiarimento importante circa la possibilità di detrarre le spese di intermediazione immobiliare. 

In particolare, il quesito prospettato al Fisco era il seguente: “A gennaio 2022 abbiamo fatto il rogito, senza effettuare atto preliminare, per l’acquisto della prima casa. Le provvigioni per l’agenzia immobiliare le ho pagate a ottobre 2021 al momento dell’accettazione della proposta d’acquisto. Queste spese posso portarle in detrazione con i redditi relativi al 2021 o devo aspettare l’anno successivo?”.

Dinanzi a tale quesito il Fisco ha chiarito che la spesa effettuata al momento dell’accettazione della proposta di acquisto può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui la stessa spesa è stata sostenuta, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione sia stipulato e registrato il rogito notarile e che nell’atto di compravendita dell’immobile sia stato indicato l’importo pagato per l’intermediazione immobiliare, oltre ai dati identificativi del mediatore e le modalità di pagamento. I dati identificativi del mediatore sono costituiti dal suo codice fiscale o dalla partita IVA, e dal numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

Con l’occasione, il Fisco ha infine rammentato come la detrazione sia pari al 19% su un importo massimo di 1.000 euro per ciascuna delle annualità, e come il bonus spetti all’acquirente dell’immobile che sostiene la spesa, a patto che l’unità immobiliare acquistata sia adibita ad abitazione principale e che i compensi per l’intermediazione siano stati pagati con un versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili.

E nel caso non venga più stipulato il contratto definitivo di compravendita? Leggi questo articolo: https://www.coopmuse.it/detrazione-spese-immobiliare-cosa-accade-se-il-contratto-non-si-stipula/