L’Agenzia delle Entrate, tramite il sito FiscoOggi, ha chiarito cosa accade nell’ipotesi in cui il contribuente detragga le spese di intermediazione immobiliare e non venga poi più stipulato il contratto definitivo di compravendita.

Più nel dettaglio, la domanda del contribuente è stata: “Ho stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile che adibirò ad abitazione principale, pagando a un’agenzia il compenso per intermediazione immobiliare. Posso portare tale spesa in detrazione dall’Irpef anche se non c’è ancora il contratto definitivo di compravendita? Che succede se poi non si stipulerà più questo contratto?“.

Dinanzi a tale quesito, il Fisco ha precisato che l’agevolazione è subordinata all’acquisto dell’abitazione principale. Dunque, nell’ipotesi in cui non venga poi stipulato il contratto definitivo di compravendita, il contribuente deve restituire la detrazione usufruita e assoggettare tale somma a tassazione separata.

Sempre in tale ambito, l’Agenzia delle Entrate ha poi rammentato che è possibile ricondurre in detrazione le spese di intermediazione immobiliare corrisposte per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nella misura del 19% delle spese sostenute per i costi corrisposti ai mediatori immobiliari, nel limite di 1.000 euro complessivi, ai fini Irpef.

È ancora il Fisco a sottolineare che “la spesa pagata all’agenzia può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, purché il contratto preliminare risulti regolarmente registrato“, e che dal 2020 la detrazione per le spese di intermediazione immobiliare spetta “a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili e che può essere usufruita per intero solo se si possiede un reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro“.