Secondo quanto afferma la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 4447 dello scorso 27 giugno 2022, è nulla la deliberazione assembleare che obblighi il condomino a effettuare lavori di manutenzione del proprio balcone aggettante e che non contenga elementi architettonici che si inseriscono nel prospetto dell’edificio contribuendo a renderlo esteticamente gradevole.
Nelle loro motivazioni i giudici ricordano come per consolidata interpretazione giurisprudenziale l’assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell’ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non riflettano su un adeguato utilizzo delle cose comuni. Pertanto, nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, è ritenuta nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che invece dispone in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione.
Di contro, balconi a castello o incassati, che non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell’edificio ma rimangono inseriti all’interno dello stesso e costituiscono così una rientranza della facciata, sono un bene comune, in quanto inseparabili dalla facciata. Ne deriva che in questo caso le spese vengono ripartite fra tutti i condomini.
Tuttavia, la soletta che funge da pavimento per il piano superiore e da soffitto per quello inferiore, è proprietà comune dei due condomini interessati e ricade pertanto nel regime delle spese di cui all’art. 1125 c.c. Dunque, il condomino sottostante può fare tutti gli usi che ritiene più opportuni della parte di sua competenza, nel rispetto dell’art. 1102 c.c.
Scrivi un commento