Con la sentenza n. 5253/2020, il Tar Campania dichiara che per apportare qualsiasi modifica alla facciata di un edificio condominiale, si rende necessaria l’autorizzazione da parte del condominio. Il Comune, dunque, prima di rilasciare il titolo abilitativo al condomino che vuole effettuare dei lavori in facciata, deve verificare la presenza di un permesso rilasciato dall’assemblea condominiale.

Il caso esaminato dal Tar Campania riguarda la modifica della facciata di un condominio effettuata da una condomina tramite la presentazione al Comune di una DIA (l’attuale SCIA). La signora aveva in seguito ottenuto l’autorizzazione paesaggistica per trasformare una finestra in un balcone, nonché il riscontro positivo da parte della Soprintendenza.

Un altro condomino, tuttavia, lamentando la mancata approvazione da parte dell’assemblea condominiale, si opponeva a tali lavori. Il balcone in questione, infatti, si sarebbe andato a posizionare esattamente sopra il locale deposito di proprietà del condomino, che si trovava a piano terra.

Poiché il Comune, nonostante il mancato consenso dei condomini, aveva rilasciato il permesso di costruire, il condomino decide di fare ricorso al Tar, sottolineando la violazione dell’art.1102 del Codice Civile, ovvero l’Uso della cosa comune.

Secondo il parere dei giudici del Tar, non c’è alcuna violazione dell’art.1102, poiché in origine la facciata dell’edificio in questione possedeva un balcone al posto della finestra. La costruzione del balcone, quindi, costituirebbe un ripristino della condizione originaria della facciata del condominio.

Tuttavia i togati del Tar Campania precisano che quando un condomino ha intenzione di effettuare lavori per modificare la facciata di un edificio condominiale è necessaria l’approvazione di tutti i condomini. Il Comune, prima di rilasciare il permesso di costruire, deve accertarsi del consenso dell’assemblea condominiale.

Il ricorso è, dunque, accolto.