Secondo la recente sentenza del Tar Piemonte n. 583/2022, non sempre il passaggio da abitazione rurale a civile abitazione costituisce un mutamento di destinazione d’uso. In particolare, non lo è se l’immobile è preesistente alla legge n. 10/1977.

Nelle proprie motivazioni alla sentenza, i giudici sottolineano come lo stesso tribunale amministrativo piemontese avesse già avuto modo di pronunciarsi sul contributo di costruzione non dovuto per gli immobili rurali i cui titoli abilitativi preesistono alla data di entrata in vigore della succitata l. n. 10/1977, precisando che:

mentre per le residenze rurali realizzate a far data dall’entrata in vigore della L. 10/1977 il passaggio dall’utilizzo “rurale” (da parte dell’imprenditore agricolo a servizio della conduzione dell’azienda agricola) all’utilizzo “civile” (da parte di soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo e per esigenze abitative svincolate dalla conduzione del fondo) configura una modificazione della destinazione d’uso giuridicamente rilevante, giacché determina la decadenza dal beneficio dell’esenzione dal contributo di concessione di cui aveva beneficiato il titolo originario; per le residenze rurali edificate prima dell’entrata in vigore della L. 10/1977 il passaggio dall’uno all’altro utilizzo non configura alcuna modifica della destinazione d’uso giuridicamente rilevante, dal momento che in tal caso il titolo abilitativo autorizzava entrambi gli utilizzi, e ad entrambi concedeva il beneficio della gratuità previsto, in modo generalizzato, per il rilascio di qualsivoglia titolo edilizio.

In altri termini, per i fabbricati sopra individuato non vi è alcuna limitazione sulle categorie di soggetti che potevano ambire a disporre del titolo edilizio, né era prevista l’assunzione di un atto di impegno al mantenimento della destinazione dell’immobile a servizio dell’attività agricola.

Per questo motivo, gli immobili in questione, per quanto rurali, possono tuttora essere liberamente adibiti ad abitazione civile anche da parte di chi non riveste la qualifica di imprenditore agricolo, senza che da ciò derivino conseguenze.

Leggi il nostro articolo sul cambio di destinazione d’uso delle pertinenze:  https://www.coopmuse.it/cosa-serve-per-il-cambio-duso-di-una-pertinenza/ .