L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un chiarimento sul Sismabonus 2020 e sull’ammissibilità a tale beneficio fiscale anche da parte degli interventi di ricostruzione con aumento di volumetria, ammesso che riguardino esclusivamente l’adeguamento del manufatto alle norme antisismiche.

Ricordiamo che l’interpello n. 195/2020 cui facciamo riferimento ha sottoposto alle Entrate il caso di un contribuente che ha ottenuto un permesso di costruire per poter effettuare una demolizione e una ricostruzione di un fabbricato collabente, con incremento di volumetria, all’interno del quadro del piano casa regionale, e con modifica della destinazione d’uso.

Secondo l’interpellante, l’intervento può beneficiare sia delle detrazioni fiscali di cui all’art. 16 bis, co. 3, del TUIR, in favore di quei contribuenti che acquistano dalle imprese di costruzione delle unità immobiliari su cui sono effettuati interventi di ristrutturazione, e sia delle detrazioni di cui al Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche.

Con specifico riferimento al Sismabonus, l’interpellate afferma che i requisiti sarebbero tutti presenti, considerato che la procedura è avviata dopo l’entrata in vigore della relativa legge, che l’intervento di demolizione e di ricostruzione garantisce il miglioramento di 1 o 2 classi sismiche, che è stato effettuato dall’impresa di costruzione / ristrutturazione che provvede alla successiva vendita e, infine, che l’immobile è ubicato nella zona sismica 2 e verrà ceduto entro 18 mesi dal termine dei lavori e, per le zone sismiche 2 e 3, dopo il 1 maggio 2019.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel Sismabonus 2020 rientrano anche gli interventi di ricostruzione con aumento di volumetria.Analizzato l’interpello, le Entrate ricordano innanzitutto come sulla base della normativa in vigore al momento della presentazione dell’istanza, è previsto che “qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile”.

Questi impatti, per l’interpellate, sono determinati esclusivamente all’adeguamento antisismico dell’edificio, e tutto ciò comporta che l’intervento non possa essere considerato come una nuova costruzione.

L’Agenzia delle Entrate afferma di conseguenza che nelle ipotesi di demolizione e di ricostruzione con incremento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta, perché l’intervento si considera nel suo complesso proprio come nuova costruzione. Tuttavia, considerato che i lavori di ristrutturazione effettuati sono relativi a una demolizione con ricostruzione con ampliamento, che è dovuta esclusivamente all’adeguamento antisismico del fabbricato, l’intervento può non essere considerato come nuova costruzione.