Dallo scorso 13 luglio ha preso il via la cessione del credito d’imposta per gli affitti, come da provvedimento intrapreso per contrastare gli effetti economici del coronavirus. Ecco come funziona, e che cosa ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con apposita risoluzione.
Cos’è la cessione del credito d’imposta sugli affitti
Prima di comprendere come funziona la cessione del credito in questione, ricordiamo come tra le misure del decreto Rilancio (dl n. 34/2020), in favore delle attività commerciali e professionali, vi sia proprio la possibilità di usufruire del credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo che siano utili per svolgere attività industriali, commerciali, artigianali e agricole.
Il credito di imposta, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, è applicabile per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, e permette così di “recuperare” una parte consistente del proprio affitto per i tre mesi di maggiore criticità del coronavirus nel nostro Paese, quando – cioè – le attività economiche sono state sostanzialmente bloccate a causa delle restrizioni applicate dal governo.
Come usufruire del credito d’imposta sugli affitti
Per quanto concerne le modalità di fruizione del credito di imposta, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi nel periodo di imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, e può essere ceduto al locatore o la concedente o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Con il provvedimento n. 250739/2020 l’Agenzia delle Entrate ha anche diramato istruzioni e modello utile per la cessione da parte dei beneficiari a terzi. Nel dettaglio, le Entrate hanno chiarito che la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2021, e che il modello dovrà essere inviato mediante apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia.
All’interno della comunicazione andranno specificati alcuni dati essenziali come:
- i codici fiscali di cedente e cessionari;
- la tipologia del credito d’imposta ceduto;
- l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario;
- gli estremi di registrazione del contratto;
- la data di cessione del credito.
Ricordiamo inoltre che, come già anticipato, la misura del credito di imposta è fissata nel 60% del canone di locazione, portata in ribasso al 30% solamente nelle ipotesi di contratti di affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, agricola, artigianale, turistica o professionale. L’importo da prendere come riferimento è quello dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Infine, ricordiamo che i soggetti beneficiari del credito di imposta sono quelli che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello della data di entrata in vigore del decreto Rilancio, ovvero il 2019.
Al fine di poter beneficiare di tale vantaggio fiscale è inoltre necessario dimostrare di aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei tre mesi in esame di almeno il 50% rispetto al periodo di imposta precedente, e che se il calo del fatturato si è verificato in un solo dei tre mesi, allora il credito di imposta andrà proporzionato per quel mese di riferimento.
Maggiori informazioni sono a disposizione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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