Per un cambio di destinazione d’uso la SCIA è sufficiente o no?

A intervenire su questo tema, piuttosto dibattuto, è stata la recente sentenza n. 467 del 20 luglio 2020 da parte del TAR Marche, che apporta un interessante chiarimento sul fatto che la SCIA sia effettivamente sufficiente per poter legittimare la realizzazione di un cambio di destinazione d’uso.

Nella pronuncia dei giudici amministrativi, in particolare, viene rammentato che se pur sia vero e assodato che un cambio di destinazione d’uso sia sempre consentito, è anche vero che tale mutamento è sottoposto alla condizione che – prima e dopo il cambiamento – si rimanga pur sempre all’interno della stessa categoria funzionale. Dunque, in altri termini, è lecito il cambio di destinazione d’uso mediante la SCIA se si rimane all’interno della stessa categoria funzionale.

Ricordiamo come ai sensi dell’art. 23-ter (rubricato Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) del dpR n. 380/2001, “salvo diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.(…) Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito”.

Giurisprudenza consolidata ha rilevato come la norma di cui sopra, presente nel Testo Unico dell’Edilizia, individui in modo chiaro quali siano i cambiamenti della destinazione d’uso ritenuti urbanisticamente rilevanti, e che dunque necessitano di uno specifico permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio.

Ne deriva che, salvo che le leggi regionali non dispongano altro, è mutamento rilevante ogni forma di uso dell’immobile o di singola unità immobiliare che sia diversa da quella originaria, anche se non è accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, ma pur sempre sufficiente a comportare l’assegnazione dell’immobile o di unità immobiliare a diversa categoria funzionale tra quelle sopra accennate dalla norma.

Al di fuori del cambio di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, pertanto, la SCIA non sarà più ritenuta sufficiente.