La sentenza n. 633 del 10 maggio del TAR Puglia, Bari, ha chiarito che la proroga del permesso di costruire non è automatica ma richiede l’iniziativa del titolare. Si tratta della conferma di un chiaro e pacifico orientamento giurisprudenziale, sancito ora dai giudici amministrativi pugliesi nel dirimere un caso sottoposto alla loro attenzione, e che va ben a integrarsi nel solco già tracciato da precedenti pronunce, oramai omogenee nel contesto di cui oggi parliamo.
Per i giudici, infatti, ai fini della concessione della proroga è essenziale che vi sia un’apposita richiesta da parte dell’interessato, motivata sulle circostanze che possono essere rilevanti ai fini della concessione della proroga, da presentare prima della scadenza del termine da prorogare (termine di inizio lavori o di conclusione dei lavori).
Sul perché l’istanza dell’interessato sia necessaria, le esigenze correlate sono due: assicurare a beneficio del titolare del permesso di costruire la certezza dei termini di efficacia del titolo edilizio e permettere all’amministrazione di valutare la sussistenza di tutti i presupposti della proroga e la sua eventuale durata.
Sull’istanza dell’interessato l’ufficio tecnico comunale dovrà poi esprimersi con un motivato provvedimento espresso, non essendo ammissibile la proroga per silenzio-assenso. Si tratta infatti di una decisione connotata da profili di discrezionalità, che implica la necessaria valutazione comparativa e ponderata di tutti gli interessi in gioco. La richiesta da parte dell’interessato è peraltro necessaria anche nelle ipotesi di sussistenza delle cause di forza maggiore.
Di contro, in assenza di proroga presentata dall’interessato, al Comune non rimarrà altro che prendere atto del mancato rispetto dei termini di legge per l’inizio e per la conclusione dei lavori, legittimamente adottando il provvedimento dichiarativo della decadenza.
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