Stando a quanto afferma la sentenza n. 4648/2021 del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 16 giugno, nelle ipotesi di cui all’art. 15 del Testo Unico Edilizia la proroga dell’efficacia del permesso di costruire richiede sempre una istanza che sia antecedente alla scadenza del titolo.
Con tale pronuncia il Consiglio ha dunque chiarito come la proroga debba essere richiesta prima della decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori, e che l’amministrazione comunale, se sussiste un provvedimento dell’autorità giudiziaria che aveva determinato la sospensione dei lavori, non può rigettare l’istanza.
Cos’è il permesso di costruire
Cogliamo l’occasione per ricordare che il permesso di costruire è un’autorizzazione rilasciata dal Comune, con il via libera ad eseguire determinate opere o modifiche, dentro o fuori una proprietà privata.
La richiesta può essere presentata dal titolare dell’immobile che, unitamente ad essa, deposita anche i progetti tecnici. Il più delle volte l’intera pratica, anche sotto il profilo amministrativo, viene curata dallo stesso tecnico che poi eseguirà gli interventi edili.
Quando è richiesto il permesso di costruire
Per quanto concerne i casi per cui è richiesto il permesso di costruire, l’elenco è contenuto nell’art. 10 del Testo Unico sull’Edilizia, che fa riferimento agli interventi di:
Nuova costruzione
Ristrutturazione urbanistica
Ristrutturazione edilizia che conduca a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifiche della volumetria complessiva degli edifici o che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, oltre a interventi che modifichino la sagoma o la volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.l.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Quanto tempo ci vuole per ottenere il permesso di costruire
Una volta presentata tutta la documentazione, i tempi per l’emanazione del provvedimento conclusivo sono sintetizzabili in:
lo Suap comunicherà il nominativo responsabile del procedimento entro 10 giorni
il responsabile del procedimento entro 30 giorni può interrompere i termini dell’istruttoria con motivata richiesta di integrazione documentale
entro 60 giorni il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento, corredandola con una relazione dettagliata
infine, entro 30 giorni il dirigente o il responsabile dell’ufficio adotta il provvedimento finale.
Solamente nei casi di progetti particolarmente complessi i termini per le integrazioni documentali e di proposta sono raddoppiati.
Scrivi un commento