La pergotenda è un arredamento esterno particolarmente diffuso nelle abitazioni italiane: la sua struttura retrattile, ancorata su pali verticali, consente infatti di vivere gli spazi esterni (si pensi a una terrazza, a un’ampia balconata o a un giardino) in maniera confortevole e versatile. Ma cosa occorre per realizzare la pergotenda? Di quale permesso occorre munirsi? Serve una specifica autorizzazione edilizia?

La buona notizia è che non sempre, secondo quanto cita una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1777/2014) è necessario un permesso di costruire. È tuttavia necessario che la pergotenda sia di dimensioni piuttosto contenute e non modifichi la destinazione d’uso degli spazi esterni. Deve inoltre essere immediatamente rimovibile. E se non ricadono tali requisiti?

Se la pergotenda non rispecchia le caratteristiche tracciate qualche riga fa dal Consiglio di Stato, la persona che intenda dotarsene dovrà richiedere al Comune di riferimento un permesso di costruire, andando in tal modo formalizzare l’intenzione di incrementare il volume.

Insomma, volendo schematizzare quanto sopra, possiamo condividere il fatto che la pergotenda richiede permesso di costruire solamente se non è “precaria”. Ma come qualificare un’opera come precaria?

Come rammentato più volte dalla giurisprudenza, e come riportato più brevemente in questo articolo sul tema di cui oggi, l’opera è precaria – e dunque non necessita di alcun titolo edilizio – se è finalizzata a soddisfare delle esigenze temporanee, non stabili. Dunque, piuttosto che prestare attenzione ai materiali utilizzati o al modo con cui la pergotenda è ancorata al suolo, risulterà di particolare importanza tenere presente l’effettivo carattere della fruizione dell’opera. In generale, e in assenza di altre condizioni particolari, se l’uso dell’opera non è continuativo, si può dedurre un carattere di precarietà e, dunque, la possibilità di una sua collocazione senza che sia necessario munirsi di uno specifico titolo abilitativo.