Con sentenza n. 5008/2018 il Consiglio di Stato ha apportato alcuni interessanti chiarimenti sulla natura e sulle differenze sussistenti tra tettoia, pergolato / pergola e pergotenda.

Tralasciando il caso concreto su cui il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi, risulta di interesse valutare come il pergolato venga definito in qualità di struttura realizzata “al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone”. Essendo una struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, il pergolato non richiede di solito alcun titolo edilizio.

Se il pergolato viene coperto anche superiormente (si tenga conto che la copertura superiore non è necessariamente da intendersi come totale, quanto anche in sola parte, purché con struttura non facilmente amovibile) si parla di tettoia. Considerato che la tettoia non sarà presumibilmente di carattere precario e transitorio, la sua realizzazione necessiterà del permesso di costruire.

Infine, si giunge alla definizione di pergotenda, inquadrata come un mero arredo esterno, di modeste dimensioni, che non è in grado di modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni. Considerato che è di norma facilmente e immediatamente rimovibile, non richiede di alcun permesso di costruire poiché rientra nelle attività di edilizia libera.