Cosa accade se si rivende subito l’immobile sul quale si erano goduti i benefici per la prima casa, per acquistarne un altro? A chiarirlo è, una volta per tutte (forse), un recente intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui se si rivende entro un anno l’immobile oggetto di agevolazione fiscale viene riconosciuto un credito di imposta residuo, fruibile per l’acquisto di una successiva abitazione.

Contenuto nella risposta n. 223/2020, le Entrate forniscono dunque una interessante linea guida per tutti quei contribuenti che subito dopo l’acquisto della prima casa hanno scelto di rivenderla, per acquistarne un’altra.

In particolar modo, l’interpellante faceva presente al Fisco di aver acquistato a fine 2018 una porzione pari al 50% di un immobile abitativo, fruendo regolarmente delle relative agevolazioni sulla prima casa. L’immobile è stato poi venduto pochi mesi dopo, con l’istante che fa sapere come nell’atto di acquisto agevolato dell’abitazione fosse riconosciuto un credito di imposta del quale però non ha potuto fruire in sede di rogito notarile, perché la compravendita era soggetta a IVA.

Cosa accade se si rivende subito l’immobile sul quale si erano goduti i benefici per la prima casa, per acquistarne un altro?L’interpellante – che ha scelto di recuperare il credito di imposta come diminuzione dell’Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi – domanda dunque alle Entrate di poter utilizzare la parte rimanente del bonus come “sgravio” per le imposte da pagare per un secondo atto di compravendita, ovvero le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Nella sua risposta l’Agenzia ricorda come il contribuente possa utilizzare il credito di imposta conducendolo in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, oppure usarlo in tre diversi modi alternativi:

  • in diminuzione di imposte di registro, ipotecarie e catastali, di successione e di donazione;
  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, come determinate in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione.

In altri termini, il contribuente è libero di scegliere in che modo usare il credito di imposta e, nel caso in cui vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzarlo secondo le altre modalità prescritte.

Nella fattispecie di cui si sono occupati i tecnici delle entrate, non potendo usare il credito di imposta per l’atto di acquisto (poiché soggetto a IVA), il contribuente ha ben fatto nell’usare il credito in dichiarazione in diminuzione dell’Irpef, e ben farà a usare la parte rimanente come “recupero” in sede di successivo acquisto di un immobile.