La realizzazione di una veranda abusiva molti anni indietro nel tempo non è elemento sufficiente per poter privare un’ordinanza di demolizione della sua liceità. Ad esprimersi in questo modo è stata la recente sentenza del Consiglio di Stato, che con la sua pronuncia n. 5446/2020 ha introdotto un concetto davvero molto utile, che potrebbe fare chiarezza nella lunga serie di contenziosi e di diatribe che generalmente sorgono nel momento in cui si parla di demolizioni di manufatti risalenti a molto tempo prima.

Il caso trae spunto dall’accertamento della realizzazione di una veranda eseguita senza il necessario titolo edilizio e in contravvenzione al vincolo paesaggistico. Il Comune ordinava dunque la demolizione al proprietario, il quale però cercava di correre ai ripari presentando un’istanza per l’accertamento della conformità delle opere abusive. In particolare, tra le opere realizzate senza il necessario titolo edilizio spiccava una veranda a chiusura di un balcone delle dimensioni di 8,30 metri x 1,25 metri, con altezza di 2,95 metri, realizzata ben 20 anni prima.

Considerato che il comune non si pronunciava sull’istanza di un accertamento di conformità, il proprietario faceva ricorso al Tar, sostenendo che:

  • erano trascorsi molti anni dalla realizzazione e che il comune era rimasto silente e inattivo per tanto tempo, non avendo dunque alcun motivo lecito per poter ordinare la sua demolizione;
  • la veranda era di entità modesta, e fattura precaria, potendola così classificare come manufatto di natura accessoria e pertinenziale.

Il Tar respingeva però il ricorso e il proprietario dell’immobile ricorreva dunque al Consiglio di Stato.

Qui, però, i giudici confermano il giudizio espresso dal tribunale amministrativo regionale, affermando che un’ordinanza di demolizione emessa nei confronti di un manufatto mai legalizzato senza il necessario titolo edilizio, anche se emessa tardivamente, rimane legittima e possibile (ovvero, non va in prescrizione), soprattutto e a maggior ragione nell’ipotesi di presenza di un vincolo paesaggistico come avviene nel caso in esame.

Inoltre, i giudici del Consiglio di Stato sottolineano come una veranda realizzata per chiudere um balcone, fissata in modo stabile, è in grado di incidere sulle volumetrie e sugli aspetti architettonici dell’immobile nel quale viene realizzata, al di là dei materiali utilizzati. Viene infatti a costituirsi in questo modo un nuovo locale che può essere autonomamente utilizzato, e che integra la volumetria preesistenza dell’immobile, non potendo essere classificata come una mera pertinenza. Ne deriva altresì che una simile struttura può essere realizzata solamente dietro rilascio di un permesso di costruire.

Per questi motivi il ricorso del proprietario non è accolto.