L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un interessante chiarimento sulla possibilità di usufruire o meno della detrazione di cui al bonus mobili, un’agevolazione connessa al bonus ristrutturazioni, e in grado di prevedere una detrazione Irpef del 50% da calcolarsi su un tetto massimo di spesa di 10.000 euro, con ripartizione in 10 quote annuali.

Come noto, per poter usufruire dei bonus di cui sopra è necessario che sull’immobile siano effettuate operazioni di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ex dpr n. 380/2001, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. È altresì necessario che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione sia precedente a quella in cui sono state sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Ebbene, in questo scenario un contribuente ha domandato all’Agenzia delle Entrate se in caso di acquisto da impresa di costruzione di un immobile ristrutturato sia possibile usufruire del bonus mobili per gli acquisti di mobili fatti dopo la registrazione del compromesso ma prima dell’atto di acquisto dell’immobile.

Sulla rivista FiscoOggi l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento esaustivo, affermando che si può ottenere il bonus mobili quando si acquista un immobile dall’impresa che lo ha ristrutturato, ma solamente a determinate condizioni.

Già con la circolare n. 7/2018, peraltro, le Entrate avevano chiarito la possibilità di usufruire del bonus mobili non solamente nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia che sono realizzati in maniera autonoma, quanto anche per quelli che sono realizzati dalle imprese.

Bonus mobili: la detrazione è ammessa anche se si acquista un immobile dall’impresa che lo ha ristrutturato?Dunque, se l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici viene effettuato per poter arredare un immobile che sia parte di un edificio che è stato interamente ristrutturato da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, o da una cooperativa edilizia, per data di inizio lavori si dovrà intendere la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

In termini ancora più semplici, nel caso in cui i mobili o gli elettrodomestici finiscano con l’arredare un’unità immobiliare che è parte di un immobile completamente ristrutturato dall’impresa, allora per poter ottenere la detrazione fiscale questo acquisto dovrà essere successivo all’acquisto o all’assegnazione dell’immobile, mentre non sarebbe rilevante qualsiasi altra data, come quella del compromesso.

Non si può pertanto accedere al bonus mobili se i mobili sono stati acquistati dopo il compromesso, ma prima dell’atto di compravendita dell’immobile.