Con la sentenza n. 401/2020 da parte del Tar Toscana, i giudici del tribunale amministrativo contribuiscono a fare ulteriore chiarezza sul tema delle autorizzazioni necessarie per poter installare delle strutture leggere, come i pergolati. In particolare, la pronuncia specifica che la pergola, essendo una struttura leggera e aperta, anche se ancorata al terreno, non necessita di permesso di costruire.

Andando con maggiore ordine nell’evidenza di quanto accaduto, sottolineiamo come il caso all’esame del tribunale amministrativo toscano sia stato originato da una privata cittadina, che contestava alla propria vicina la realizzazione di una pergola, domandando dunque l’accertamento della natura illegittima di tale opera, presso il Comune.

La pergola era infatti stata realizzata con la sola presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ma secondo la ricorrente occorreva il permesso di costruire.

La ricorrente aveva infatti evidenziato come la pergola fosse costituita da pilastri e travi in tubolare di ferro, ancorati al suolo in maniera stabile, e parzialmente coperta (assimilabile, pertanto, a una tettoia). Pertanto, non costituiva un mero elemento di arredo, ma una nuova costruzione, con la conseguenza che il titolo edilizio appropriato non poteva essere la CILA, bensì il permesso di costruire.

Dal canto suo, però, il Comune respingeva la contestazione affermando che era più che sufficiente la CILA presentata dalla vicina. La ricorrente faceva dunque ricorso al Tar.

Qui, però, i giudici amministrativi non sembrano essere concordi con la tesi della ricorrente, affermando che i pergolati sono delle strutture leggere e facilmente amovibili e, come tali, esonerate dall’obbligo di presentare la comunicazione di inizio lavori. Il caso in esame, invece, poteva rientrare nell’edilizia libera rilevante, come previsto dalla legge regionale, assentibile mediante CILA.

I giudici del Tar osserva poi che, in ogni caso, la pergola era costituita da una struttura aperta senza chiusure laterali, e priva di una copertura completa orizzontale. Mancando uno spazio chiuso, non vi è pertanto alcun nuovo volume o superficie, né c’è alcuna alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui il manufatto è connesso.

Insomma, ancorché ancorata al terreno, tale struttura per il Tar è un’opera destinata all’ombreggiatura mediante piante rampicanti, che non è in grado di aumentare l’abitabilità e non genera un ambiente fruibile in modo continuativo. Il manufatto non può pertanto rientrare all’interno della categoria delle nuove costruzioni o in quella delle tettoie, non domandando così il rilascio del permesso di costruire.