La sentenza n. 3005/2020 da parte del Tar Campania ha chiarito che dell’abuso del singolo condomino non risponde l’intero condominio, precisando in tal modo che il condominio assume la natura giuridica di mero ente di gestore, e che le responsabilità in caso di abuso su singola unità, ricadono solamente sul singolo proprietario che ha commesso la difformità.

Il caso su cui i giudici amministrativi regionali si sono espressi ha visto come parte in causa un condominio che si è visto recapitare un’ordinanza di demolizione per alcuni abusi commessi presso singole unità immobiliari. Gli abusi avevano in particolar modo causato un’eccedenza di volumetria complessiva, accertata dal Comune mediante il confronto con il progetto di lottizzazione esistente. Il condominio, però, non riconoscendosi come intestatario dell’ingiunzione di demolizione, impugnava l’ordinanza del Comune rivolgendosi al Tar.

Con questa occasione, i giudici amministrativi hanno rammentato che la demolizione delle opere abusivamente realizzate deve essere ingiunta dal Comune solo al proprietario e al responsabile dell’abuso.

Dunque,  nel caso di cui ora si è occupato il Tar, il condominio destinatari delle ingiunzioni di demolizione delle opere in abuso non può essere considerato proprietario, e – oltre che, come intuibile, dei singoli appartamenti – nemmeno delle parti comuni del complesso immobiliare, che sono di riferimento ai soli condomini.

Precisano i giudici amministrativi, infatti, come l’art. 1117 c.c. stabilisca che “le parti comuni dell’edificio sono oggetto di proprietà comune dei condomini, con la conseguenza che il Condominio non vanta alcun diritto reale sulle stesse. Secondo una consolidata giurisprudenza, difatti, il Condominio è un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica”.

I giudici precisano inoltre che tale principio è oramai confermato anche dopo l’introduzione delle modifiche che sono state introdotte nel codice civile dalla l. n. 220/2012. Dunque, il condominio non può mai essere individuato come responsabile degli abusi edilizi che sono commessi dai singoli condomini, e ciascuno di essi dovrà rispondere per l’abuso individualmente realizzato.