Con la sentenza n. 5909 dello scorso 10 settembre 2021, la Corte d’Appello di Roma ha chiarito che nell’ipotesi di trasformazione di una cantina in appartamento il condominio non può negare ai proprietari dell’unità immobiliare così modificata la possibilità di agganciarsi agli impianti comuni, come quello fognario o citofonico, né di usare il muro di proprietà condominiale per apporre una cassetta postale.

Riassumendo brevemente il caso in esame, ricordiamo come sia stato proposto l’appello presentato dai proprietari di un deposito trasformato in abitazione contro la sentenza di primo grado, che invece aveva respinto le istanze degli attori, proposte nell’impugnazione della relativa delibera.

La Corte d’Appello osserva in proposito che la delibera assembleare oggetto di contestazione, che contiene il divieto di allaccio ai servizi evidenziati, oltre che quello di uso del muro perimetrale del fabbricato per installare una cassetta postale che sia destinata a ricevere la corrispondenza, sia in contrasto con il principio di pari uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.

Per il giudice di seconde cure, infatti, il divieto di collegamento alla rete idrica condominiale di scarico delle acque reflue e all’impianto citofonico, così come il divieto di uso delle mura esterne per la cassetta postale privata, è una condotta illegittima se non determina un peggioramento nel funzionamento degli impianti già esistenti.

Considerato che nella fattispecie il condominio non era in grado di dimostrare che le condotte vietate avessero ridotto le utilità degli altri condomini di godere delle proprietà comuni interessate dagli interventi in oggetto, ne deriva l’illegittimità del comportamento.

Ancora, i giudici in appello evidenziano come il pur implementato utilizzo degli impianti condominiali a causa del collegamento di nuove utenze non altera la destinazione originaria degli stessi. Rimane così confermato l’orientamento secondo cui in queste ipotesi il condominio non può proibire la modifica che costituisca un uso più intenso della cosa comune da parte di un proprietario, anche in carenza di un beneficio collettivo che derivi dalla modificazione.