Con la sentenza n. 752/2021, il Tar Calabria chiarisce che una tettoia aperta su tutti i lati costituisce una nuova costruzione e, pertanto, deve rispettare le distanze legali tra gli edifici, così come previsto dall’art. 9 del dm n. 1444/1968.
Nel caso in oggetto, un privato intendeva costruire una tettoia all’interno della sua area di proprietà e presentava al Comune la richiesta del permesso di costruire. Il progetto prevedeva l’installazione della tettoia in adiacenza ad una costruzione utilizzata come garage. La tettoia doveva essere aperta lateralmente, costituita da sei pilastri su cui poggiava una copertura in tegole, con una base di 3,90 x 5,00 metri ed un’altezza di 2,30 metri dalla gronda.
Il Comune, esaminando il progetto, non accettava il rilascio del permesso di costruire richiesto dal privato, poiché sosteneva che la tettoia e la costruzione adiacente avessero una distanza inferiore a 10 metri, stabiliti dall’art. 9, comma 1, punto 2) del dm 1444/68. Il privato, ritenendo che la tettoia in questione non costituiva alcun tipo di danno poiché aperta lateralmente, decideva di fare ricorso al Tar.
I giudici del Tar Calabria precisano che nella normativa sulle distanze legali tra gli edifici il concetto di “costruzione” si estende “a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera”.
Nel caso in esame, la tettoia si configura come “nuova costruzione” e, pertanto, deve essere considerata nel calcolo della distanza minima tra gli edifici. Per questo motivo, i giudici ritengono corretto il mancato rilascio del permesso di costruire da parte del Comune. Il ricorso, dunque, non è accolto.
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