Con sentenza n. 3393/2021 dello scorso 27 aprile, il Consiglio di Stato si è sostanzialmente mosso nei confronti di una liberalizzazione dell’installazione di pergotende, gazebo e dehors. Una buona notizia per chi vuole arredare al meglio le verande in vista della bella stagione, e che va ad agire in controtendenza rispetto ad alcune pronunce precedenti.
In maniera più specifica, il Consiglio di Stato ha annullato l’ordinanza del Comune di Roma con cui l’ente intimava la demolizione di due pergotende. Il Consiglio di Palazzo Spada rileva infatti che non vi sono state tamponature o alterazioni delle sagome o dei prospetti, né è stato creato con essere un nuovo ambiente stabile o un incremento delle superfici o del volume.
Ricostruendo brevemente il caso, rileviamo come secondo il Tar Lazio, concorde con i provvedimenti comunali, le pergotende che sono situate nei terrazzi dell’abitazione, poiché coperte e tamponate, nonché ancorate al fabbricato con strutture in ferro bloccate a terra, “sono in grado di creare nuovi ambienti di permanente utilizzo, aumentando la superficie e la volumetria, oltre che modificando la sagoma e il prospetto dell’edificio di pregio storico e artistico”.
Tuttavia, il Consiglio di Stato la pena diversamente, ricordando che i gazebo, i pergolati e i dehors, oltre che le tettoie leggere, tamponate lateralmente su almeno tre lati, non sono dotati di autonomia funzionale, ma hanno “carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi”.
Per Palazzo Spada, dunque, l’obiettivo di queste strutture è semplicemente quello di “valorizzarne la funzione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione”.
Come si riconosce una pergotenda
A questo punto ci si può soffermare, pur in brevità, per comprendere come si riesca a provare l’esistenza di una pergotenda, ovvero in che modo si può ricondurre la struttura ad una pergotenda e non ad altre realizzazioni strutturali.
Ebbene, giova in questo caso rammentare come il Consiglio di Stato, occupando di questa fattispecie, abbia sottolineato come dalle fotografie prodotte non risultino esservi state tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, né sia stato creato un nuovo ambiente stabile con incremento delle superfici o del volume, considerato anche che l’unica struttura portante di una delle pergotende, individuata come ancorata stabilmente alla muratura perimetrale dell’unità abitativa, era stata dichiarata come preesistente.
In aggiunta a ciò, la copertura e la parziale chiusura del perimetro, come derivano dalla realizzazione delle opere, non hanno carattere di stabilità e permanenza, a motivo del carattere tipicamente retrattile delle tende. Non essendoci dunque un vero e proprio spazio chiuso, come stabilmente configurato, non si è realizzato un nuovo volume o una nuova superficie, e tanto meno una copertura o una tamponatura di costruzione, ovvero una sostanziale trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Per lo stesso approccio interpretativo si dovrà altresì escludere che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia, considerato che il quadro normativo in vigore riconduce questa tipologia di intervento edilizio agli interventi che sono finalizzati a mutare gli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere, come il ripristino o la sostituzione di elementi di costituzione del fabbricato, o ancora l’eliminazione, la modifica o l’aggiunta di nuovi elementi e impianti.
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