Diverse controversie in ambito condominiale nascono dall’incerto confine riguardo l’utilizzo delle parti comuni.
Secondo diverse segnalazioni dei nostri lettori, un caso che ricorre spesso riguarda la costruzione di beni privati su parti comuni come il
tetto condominiale.
Nel caso di cui ci occuperemo in questo articolo la controversia nasce dalla costruzione di un
terrazzo esclusivo sul tetto condominiale: può quindi il proprietario dell’ultimo piano realizzare un terrazzo sul tetto ad uso esclusivo?

Vedremo di capire quindi quali sono gli esatti confini entro i quali è possibile godere del bene comune, e quali utilizzi sono permessi dal Codice Civile.

Il parere della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa al riguardo con l’ordinanza n. 292/2022 proprio in un caso di costruzione di un nuovo terrazzo da parte dell’inquilino dell’ultimo piano di un condominio.

La norma in questione che la parte lesa ha ritenuto violata è l’art. 1102 c.c., in base alla quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.”

Secondo la Cassazione il proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio lo può trasformare in terrazza ad uso esclusivo, ma a determinate condizioni.

L’intervento edilizio deve riguardare modifiche non significative della consistenza del bene per essere tollerato ovvero non deve essere affievolita la funzione di copertura e protezione del tetto e l’agibilità dello stesso.

Il proprietario del piano sottostante al tetto comune lo può quindi trasformare in terrazza ad uso esclusivo, a patto che le modifiche non modifichino le caratteristiche strutturali del tetto stesso.