Attraverso la sentenza n. 709/2020, il Tar Puglia conferma che per demolire un locale interrato privo di titolo edilizio si può ricorrere all’operazione di “tombatura”. I locali tombati sono degli spazi chiusi resi totalmente inaccessibili attraverso la loro muratura. Essi costituiscono, dunque, dei volumi privi di qualsiasi destinazione d’uso e sono del tutto incompatibili con l’autonoma utilizzazione. Questi locali non determinano un aumento volumetrico e non costituiscono superficie utile, rientrando, pertanto, nell’attività di edilizia libera, disciplinata dall’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. c) del Testo unico dell’edilizia.

Il ricorso al Tar riguarda il caso di un locale interrato costruito abusivamente, a cui era seguito un ordine di demolizione da parte del Comune attraverso la tombatura del vano. La copertura, eseguita con una lastra in cemento armato, rende di fatto la struttura inaccessibile ed inutilizzabile, ma al proprietario del vano è stato contestato il permesso di costruire dal suo vicino di casa.

I giudici del Tar Puglia, richiamando la sentenza del TAR Lazio Roma, Sez. II, 30.03.2020 n. 3722, confermano che l’operazione di tombatura del locale interrato attraverso la lastra in cemento armato è stata eseguita correttamente, facendo sì che la struttura “perda definitivamente la propria identità funzionale e la relativa rilevanza giuridica”, impedendo quindi “che residui qualsivoglia lesione per gli interessi edilizi ed urbanistici di riferimento”.

I togati, ritenendo che l’operazione di tombatura equivale all’ordine di demolizione del locale interrato, non accolgono il ricorso del vicino e confermano che il proprietario del vano ha ottenuto regolarmente il permesso di costruire.