Con la sentenza 685/2020 del Tar Liguria si chiarisce che per l’installazione di dehors chiusi, gazebi, verande attrezzate, chioschi ed altre strutture destinate all’ampliamento dell’attività degli esercizi pubblici è necessario il permesso di costruire.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. e.5) del dpr 380/2001, infatti, le citate strutture vengono qualificate come “nuove costruzioni”, poiché modificano profondamente l’aspetto urbanistico ed edilizio del territorio e sono finalizzate ad uso perdurante nel tempo.

Nel ricorso in questione, si affronta il caso di un proprietario di un ristorante che deve apportare delle modifiche al proprio dehor installato su suolo pubblico con regolare concessione del Comune. Queste modifiche vanno a chiudere completamente la struttura attraverso delle pannellature in vetro e la fanno così rientrare nella categoria dei dehors chiusi. Il titolare del ristorante, sostenendo di dover effettuare dei lavori di ristrutturazione, chiede al Tar di poter pagare soltanto gli oneri di urbanizzazione, escludendo gli oneri di costruzione.

I giudici del Tar Liguria ritengono che, trattandosi di un dehor chiuso, questo deve essere classificato come nuova costruzione poiché risulta urbanisticamente rilevante e, pertanto, è necessario possedere un titolo edilizio. Gli interventi apportati al dehor, infatti, incrementano notevolmente il carico urbanistico ed alterano lo stato dei luoghi.

Tuttavia, richiamando l’art. 17 comma 4 del dpr n. 380/2001, il Tar chiarisce che chi richiede un titolo edilizio per intervenire su manufatti in un suolo pubblico in regolare concessione è tenuto a pagare i soli oneri di urbanizzazione e non quelli di costruzione, che restano a carico del Comune.