Attraverso la sentenza n. 527/2021 del Tar Campania, si chiarisce che per costruire una piscina occorre un titolo edilizio idoneo poiché questa, andando ad incidere notevolmente sulla trasformazione del territorio, rappresenta una nuova costruzione.

Il caso esaminato dai giudici del Tar è quello di una privata a cui viene contestata una piscina interrata di oltre 12 metri quadri che, in mancanza del permesso di costruire, viene ritenuta dal Comune un’opera abusiva. Secondo il parere della privata, l’opera rappresentava una costruzione di pertinenza che non poteva essere sanzionata con la demolizione. Decideva quindi di fare ricorso al Tar.

I giudici del Tar Campania sostengono che la piscina in questione costituisce una struttura edilizia che trasforma il territorio in maniera permanente e che, dunque, non può essere considerata come un’opera di pertinenza. Richiamando l’art. 817 del Codice Civile, si definisce il rapporto di “pertinenzialità” come quel vincolo che lega un bene ad un altro bene. Questo rapporto dipende essenzialmente da due fattori: quello oggettivo, dato dal carattere strumentale di un bene rispetto all’altro, e quello soggettivo, che dipende dalla volontà del proprietario dei beni di renderli l’uno “accessorio” all’altro.

Nel caso in questione, la piscina possiede un rilievo autonomo che non la rende “accessoria” rispetto all’edificio inteso come principale, ma la caratterizza come una costruzione a sé stante per cui è necessario il permesso di costruire. Il ricorso, secondo i giudici del Tar, non è dunque accolto.