Con la risposta all’interpello n. 198/2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di unità immobiliari utilizzate sia come abitazione sia come studio professionale (ovvero ad uso promiscuo), il Superbonus si può applicare solo al 50% delle spese sostenute per effettuare i lavori.

Nel caso in esame, un ingegnere intende svolgere alcuni interventi di miglioramento energetico e di miglioramento sismico nella sua abitazione unifamiliare con accesso indipendente. L’istante, per realizzare i lavori su questo immobile, in cui svolge anche la sua attività di libero professionista, chiede di poter beneficiare della detrazione fiscale prevista dal Superbonus 110%.

Le Entrate rispondono all’interpello richiamando l’art. 119 del Decreto Rilancio, lettera b), comma 9, in cui si specifica che gli interventi agevolabili dal Superbonus sono quelli effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10“. Come chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020, il Superbonus non si applica a:

  • i beni relativi all’impresa (art. 65 del TUIR);
  • i beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54, co. 2, del TUIR).

Possono usufruire del Superbonus 110%, invece, le persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni nel caso in cui le spese sostenute riguardino interventi effettuati su immobili di ambito privatistico. I giudici delle Entrate chiariscono, dunque, che rientrano nel Superbonus gli interventi di miglioramento energetico effettuati su edifici “residenziali”. Se gli interventi sono effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, la detrazione prevista dal Superbonus 110% è applicabile soltanto sul 50% delle spese sostenute.