Con la sentenza n. 472/2021, il Tar Lombardia chiarisce che per rispettare le distanze fra le costruzioni vanno considerate anche le strutture accessorie esterne all’edificio, come ad esempio una scala esterna in ferro scoperta.
Il caso in esame riguarda una proprietaria di un immobile ad uso residenziale con giardino annesso, che chiedeva al Comune il permesso di costruire per realizzare una scala esterna in ferro senza copertura, presentando correttamente una SCIA. Alla realizzazione di tale opera si opponevano i vicini di casa che lamentavano il mancato rispetto delle distanze tra la scala in questione e la loro abitazione. Il Comune, dopo aver effettuato un sopralluogo, accertava una effettiva distanza inferiore ai 10 metri (così come prescritto dal dm 1444/68), annullando di conseguenza la SCIA. La proprietaria faceva, dunque, ricorso al Tar Lombardia.
Secondo il parere dei giudici del Tar, nel calcolo delle distanze legali fra edifici vanno incluse anche le strutture accessorie, come in questo caso la scala esterna (anche se scoperta), purché presentino le caratteristiche di “solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo”. Nel caso in esame, la scala esterna in ferro rientra nella suddetta definizione e viene ritenuta, pertanto, una costruzione rilevabile che va conteggiata nel calcolo delle distanze fra le costruzioni (nel rispetto dell’art. 9 del dm 1444/68). Il ricorso della proprietaria, dunque, non è accolto.
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