Con risposta all’interpello n. 523 dello scorso 4 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento su alcuni aspetti importanti del Superbonus, ovvero la detrazione al 110% che è stata introdotta dal decreto Rilancio con lo scopo di incentivare il compimento di alcuni interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico nelle abitazioni italiane.

Esaminiamo una alla volta quali siano le risposte fornite dal Fisco in tale documento, con particolare riferimento alle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento che già è sussistente all’interno dell’immobile oggetto di intervento.

Limiti di spesa

Il primo quesito posto è relativo ai limiti di spesa per ciascun intervento, con la domanda se siano da considerare sull’unica unità immobiliare presente prima dell’intervento di frazionamento, o su più unità immobiliari come risultanti a seguito del frazionamento.

Ebbene, il Fisco precisa come per individuare il limite di spesa, debbano essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi, e non quelle che risultano alla fine dei lavori. Pertanto, nel caso sottoposto in sede di interpello, il limite di spesa che deve essere considerato è quello della singola unità immobiliare inizialmente esistente.

L’impianto preesistente

Il secondo interpello è legato al quesito se per usufruire dell’agevolazione fiscale in relazione alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento, sia necessario dimostrare la presenza dell’impianto, o meno.

In tal senso, il Fisco rimanda alla circolare n. 24/E del 2020, secondo cui anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento sia funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e sia presente nell’immobile oggetto di intervento agevolabile.

La dimostrazione della presenza dell’impianto

Il terzo quesito è legato al secondo, e domanda al Fisco se per dimostrare la presenza dell’impianto di riscaldamento sia sufficiente la presenza del contatore del gas con rispettivo numero, l’attestato dell’intervento di sigillatura del misuratore dell’impianto e la presenza dei camini con le rispettive canne fumarie.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la presenza di camini nell’immobile sul quale saranno effettuati gli interventi prospettati sarebbe sufficiente a dimostrare la presenza dell’impianto di riscaldamento, a patto che vi sia il conseguimento – per la fruizione del bonus – di un risparmio energetico, e che vi sia un salto di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi, come da asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato a ciò.