Con risposta dello scorso 9 novembre 2021 a un interpello di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come le pertinenze non facciano crescere gli importi per il Superbonus. Dunque, il tetto massimo di fruizione del beneficio fiscale deve essere considerato solo ed esclusivamente in relazione alle unità immobiliari facendo riferimento alla situazione esistente a inizio lavori.

Il contribuente, in particolare, domandava un chiarimento sull’art. 119 del c.d. Decreto Rilancio, che ha introdotto la detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 per gli interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Ancora più nel dettaglio, il chiarimento ha riguardato i limiti da rispettare per quanto concerne i lavori da realizzarsi su un fabbricato composto da un’unità abitativa accatastata con categoria A/3 e due pertinenze, un’autorimessa accatastata come C/6 e un magazzino accatastato come C/2.

Il contribuente, volendo effettuare interventi di miglioramento sismico, chiede quali siano i limiti della fruizione del Superbonus, affermando che i lavori condurranno a un cambiamento di destinazione d’uso del magazzino e alla creazione di una nuova unità immobiliare residenziale di categoria A/3. Domanda dunque all’Agenzia delle Entrate quali siano i calcoli da effettuare per conoscere i limiti di spesa per gli interventi ammissibili alla detrazione del 110%.

Ebbene, con risposta all’interpello n. 765 del 9 novembre 2021 l’Agenzia precisa che “la detrazione spetta in relazione agli interventi realizzati, tra l’altro, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) ed i cui limiti di spesa per ciascun intervento si riferiscono al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente”.

Il Fisco chiarisce inoltre che per il corretto calcolo dei limiti da rispettare bisogna fare riferimento alla situazione esiste all’inizio dei lavori, e non quella al termine delle attività. Dunque, nel caso in specie, per calcolare i tetti di spesa bisognerà riferirsi solamente all’unità abitativa esistente in origine, e non alle due nuove unità abitative realizzate al termine dei lavori.