Per comprendere quale sia il limite di spesa di cui al Superbonus 110%, è fondamentale tenere in considerazione il numero di unità immobiliari iniziali. A dichiararlo è l’Agenzia delle Entrate con la sua risposta n. 568/2021, citata qualche ora fa sulla rivista FiscoOggi, che riepiloga un caso sottoposto da un contribuente che ha realizzato lavori su un edificio composto da un’unità abitativa e due pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come magazzino.
Per il Fisco, l’istante, per verificare validamente il limite di spesa su cui calcolare la detrazione, dovrà considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio come censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, includendo nel calcolo anche le pertinenze. Dunque, non rileva – per il calcolo dei limiti di spesa di cui al Superbonus 110% – il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata un’ulteriore unità abitativa attraverso la suddivisione di quella preesistente.
La posizione del Fisco non è peraltro innovativa. L’Agenzia ha infatti espresso una conclusione che è in perfetta linea con la normativa e con la prassi in tema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici, secondo cui per il calcolo del limite di spesa nelle ipotesi di accorpamento o sostituzione del fabbricato dovrà essere presa in valore la situazione iniziale degli immobili, e non quella che invece risulta alla fine dei lavori.
Scrivi un commento